Allegato "A" al Rep. 74557/27062
STATUTO

 

Art. 1 Costituzione 

1. E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “Nazareno Studenti – ODV”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.


Art. 2 Sede


1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune. 3.Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata


La durata dell’Associazione è illimitata.


Art. 4 Scopo


1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. L’Associazione vuole perseguire il bene comune ed elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, favorendo la crescita di una società fondata sull’accoglienza e sull’interazione multiculturale, sulla tutela della dignità umana e della libertà mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o
scambio di beni o servizi, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
4. L’Associazione nelle sue attività vuole diffondere la cultura e la pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.


Art. 5 Oggetto


1. L’Associazione ha per oggetto:
- ideare, promuovere, ed organizzare e gestire attività volte alla riduzione o alla eliminazione di situazioni di svantaggio sociale e culturale nei confronti di persone che versino in condizioni di disagio o emarginazione con particolare riguardo a situazioni di povertà materiale;
- ideare, promuovere, organizzare e gestire attività volte alla riduzione o alla eliminazione di situazioni di svantaggio sociale e culturale nei confronti di giovani che versino in condizioni di emarginazione, con particolare riguardo ai fenomeni del prematuro abbandono della scuola dell’obbligo e della deviazione minorile, assicurando uno sviluppo formativo adeguato ai tempi ed al progresso tecnologico in atto;
- ideare, promuovere, organizzare e gestire iniziative volte a sostenere le persone disabili in età scolare nel loro itinerario formativo con la finalità di ridurre o eliminare impedimenti e afflizioni di natura psicologica;
- ideare, promuovere, organizzare e gestire, anche in convenzione, servizi sociali, assistenza socio-sanitaria, socio-assistenziale, psicologica, operando nel settore del segretariato sociale, della mediazione linguistica e culturale, della didattica multidisciplinare, dell'accoglienza residenziale e dei servizi di strada dedicati a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare attenzione ai migranti, ai rifugiati politici, ai beneficiari di protezione internazionale, ai richiedenti asilo e alle vittime di ogni forma di discriminazione, di trattamento crudele o di tortura, provenienti da qualsiasi parte del mondo;
- ideare, promuovere, organizzare e gestire iniziative di natura culturale, ricreativa, turistica, sportiva e l'organizzazione di congressi, meeting, convegni, spettacoli, manifestazioni ed eventi in genere e l'esercizio delle attività complementari per l'accoglienza e l'intrattenimento nei confronti di persone che versino in condizioni di disagio o emarginazione in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- ideare promuovere, organizzare e gestire, in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare
attenzione ai migranti, ai rifugiati politici, ai beneficiari di protezione internazionale, ai richiedenti asilo e alle vittime di ogni forma di discriminazione, di trattamento crudele o di tortura, provenienti da qualsiasi parte del mondo, iniziative di orientamento e informazione legale, iniziative per l’inserimento abitativo, iniziative per l’inserimento lavorativo, servizi di orientamento e di formazione per la ricerca del lavoro, sul tema dell’abitare per favorire una gestione consapevole della casa, sul tema dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni territoriali per sostenere un accesso informato ai comuni servizi erogati;
- favorire la conoscenza, la protezione, la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione della natura e del patrimonio storico, artistico, musicale e culturale, attinente all’affermazione di valori significativi sul piano dell’arricchimento spirituale della collettività, della riscoperta delle ragioni storiche ed etniche dello stare insieme, degli elementi di una comunità, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico comune;
- ideare, promuovere, organizzare e gestire iniziative mirate a valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale. - ideare, promuovere, organizzare e gestire iniziative mirate a tutelare il diritto alla salute, in particolare nei confronti di persone che versino in condizioni di disagio o emarginazione con particolare riguardo a situazioni di povertà materiale, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
2. Per conseguire le proprie finalità, l’Associazione potrà, in particolare, promuovere, realizzare e gestire in modo diretto o indiretto:
- iniziative e attività dirette a favorire la diminuzione della povertà, anche attraverso la lotta allo spreco e il recupero di generi alimentari e la ridistribuzione più equa di generi di prima necessità;
- iniziative e attività dirette a favorire l’inserimento lavorativo delle persone che si trovano in situazioni di bisogno, anche attraverso la gestione di progetti di formazione e/o di “borsa lavoro”;
- iniziative e attività dirette a favorire il diritto all’accesso alle tecnologie e alla riduzione del “digital divide”, in particolare per favorire la tutela del diritto allo studio in modalità a distanza di persone che versino in condizioni di disagio o emarginazione;
- iniziative e servizi sociali per l’assistenza e l’integrazione sociale;
- servizi educativi e sportivi, centri di solidarietà, progetti in rete con Enti Pubblici, servizi sociali, scuole e colonie estive, case famiglia;
- servizi e prestazioni sanitarie e assistenziali;
- campi di formazione al volontariato, gruppi di lavoro, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività connesse all’ambiente scolastico e universitario allo scopo di sensibilizzare il territorio sui temi oggetto dell’Associazione;
- ideazione, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; - ideazione, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- iniziative e attività dirette a favorire la conoscenza e la tutela degli ambienti naturali e del patrimonio storico, artistico e culturale e a preservare la natura; - iniziative e attività dirette a favorire l’inserimento degli immigrati dei migranti e degli svantaggiati nell’ambito sociale e lavorativo anche attraverso la conoscenza e la diffusione delle tradizioni popolari, la valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e culturale del territorio italiano nonché la promozione di percorsi educativi e formativi diretti alla conoscenza e valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio e della cultura agricola e rurale;
- analisi delle cause dell’emarginazione e del disagio giovanile per l’individuazione di progetti di sviluppo in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e con Enti pubblici o privati;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.
- l’inserimento nel mondo del lavoro e produttivo, favorendo e sviluppando ogni attività, nessuna esclusa, di persone svantaggiate/emarginate;
- l’organizzazione di corsi nelle scuole, nel quartiere, nei locali dell’Associazione, o presso terzi in genere, come preparazione e formazione alla solidarietà, al pluralismo, alla partecipazione responsabile;
- attività che aiutino le persone più svantaggiate a provvedere ai loro bisogni di igiene personale, di alimentazione, di socializzazione e di alloggio; - iniziative ed impegni di solidarietà nazionale ed internazionale promossi da enti ed organismi terzi che, per finalità, tipologia e metodo di lavoro siano in sintonia con gli obiettivi dell’Associazione e siano stati riconosciuti tali con delibera dell’Assemblea dei Soci.
3. Con specifico riferimento all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, l’oggetto delle suddette attività di interesse generale svolte dall’Associazione, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, rientra nei seguenti ambiti:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore; - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; - servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace
tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.


Art. 6 Attività diverse


1. L’Associazione può svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.


Art. 7 Raccolta fondi e servizio civile


1. L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
2. L’Associazione, nel perseguimento dei propri scopi, si può avvalere anche dell’opera di obiettori di coscienza, riconoscendo nel servizio civile un valido contributo per la realizzazione dei progetti di interesse sociale e culturale.
3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 8 Associati


1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e
conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. 4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
6. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.


Art. 9 Diritti e doveri degli associati


1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la
realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.


Art. 10 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:
- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi dodici mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.


Art. 11 Organi dell’Associazione

1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Organo di controllo (eventuale).
2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.


Art. 12 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati


1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l’Assemblea ha il compito di: a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione; b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell’eventuale Organo di controllo;
e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa. 5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 13 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni
qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito. da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.


Art. 14 Validità dell’Assemblea


1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.


Art. 15 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 16 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. 2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo


1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione
ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
f) indire adunanze, convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
j) deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 18 Il Presidente


1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i
pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 19 Il Segretario ed il Tesoriere


1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il rendiconto dell’Associazione.

Art. 20 Organo di Controllo


1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.
2. Se l’Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L’Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.
4. L’Organo di controllo:
a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 5. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari.
6. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del succitato D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.


Art. 21 Libri sociali

1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Art. 22 Risorse economiche


1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
a) quote associative;
b) erogazioni liberali di associati e terzi; c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi; e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
g) rendite patrimoniali;
h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 Esercizio finanziario


1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.


Art. 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione


1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 25 Disposizioni generali


Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, le norme del Codice Civile.


Firmato: Paola Fabbri
Firmato: Carlo Pennazzi Catalani - Notaio